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Corte d'Appello di Genova - Ministero della Giustizia

Corte d'Appello di Genova
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Servizio Elettorale

Email :

elettorale.ca.genova@giustizia.it

Telefono :

010 5692402

010 5692545 

010 5692544

Responsabile :

Dott. Magno Giulio, Funzionario

Orario al pubblico :

8:30 - 13:00 (lun-ven)

Su appuntamento per orari pomeridiani

Ubicazione :

Piano 4 - Uffici Ex Biblioteca


Competenze:

L' Ufficio Elettorale si occupa della tenuta ed aggiornamento dell'Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, istituito con legge n. 53 del 21 marzo 1990.
L' Ufficio cura, altresí, per tutto il distretto della Corte di Appello di Genova, cioè per la Regione Liguria, gli adempimenti relativi alla nomina dei presidenti di seggio in occasione delle varie consultazioni elettorali.
Si occupa, inoltre, delle attività connesse alla costituzione delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali e alle successive modificazioni.

 

Nomina Presidenti di Seggio

ISCRIZIONE: entro il mese di ottobre di ogni anno i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, presentando domanda scritta al Sindaco, possono chiedere l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidenti di seggio elettorale. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

NB: Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio come previsto dall’art. 23 del D.P.R. 570/60 e dall’ art.38 DEL D.P.R.361/57:
a. Coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;
b. I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c. Gli appartenenti alla Forze Armate in servizio;
d. I medici provinciali, gli ufficiali e i medici condotti;
e. I segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
f. I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA: 
Ai fini della nomina, compatibilmente con i criteri fissati dal Presidente della Corte, è possibile manifestare la propria disponibilità.
Pertanto, i cittadini inseriti nell’albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio, devono far pervenire esclusivamente tramite posta elettronica agli indirizzi suindicati apposita istanza (vedi modulo scaricabile in basso) in cui dichiarano la propria disponibilità a svolgere l'incarico di presidente.
NB: Deve essere allegata la copia di idoneo documento di identità altrimenti la domanda non sarà presa in considerazione.

PAGAMENTO COMPENSI
L’onorario è a carico del comune in cui si è svolto l’incarico. Nessuna competenza in materia è demandata alla Corte di Appello.

INCOMPATIBILITA', IMPEDIMENTO O RINUNCIA
Il Presidente di seggio incompatibile o impossibilitato a svolgere le funzioni deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio elettorale della Corte di Appello e al Sindaco, onde consentirne la sostituzione nei modi e nei termini di legge. 
Ai sensi dell'art.89 del TU. n. 570/60, la rinuncia alla nomina dovrà essere esaurientemente motivata e documentata circa i motivi di impedimento (certificato medico, autocertificazione attestante l'eventuale incompatibilità, gravi motivi).
Deve essere allegata la copia di idoneo documento di identità ed anche la copia del decreto di nomina.

NB: La rinuncia non comporta la cancellazione dall'albo. Per una successiva nomina è però necessario presentare domanda di disponibilità.

AVVERTENZA
Il presidente di seggio, che non si trovi presente all’atto dell’ insediamento del seggio incorrerà nella cancellazione dall’albo, con provvedimento irrevocabile dell’Autorità Giudiziaria, quale persona inidonea all’ufficio di presidente di seggio ed inoltre incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge.

CANCELLAZIONE
La cancellazione dall’albo è:
a. disposta dal Presidente della Corte di Appello in caso di errori o gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni e in tutti i casi previsti dall’art. 1, co. 4, legge 53/90;
b. ad opera del Comune in caso di perdita dei requisiti: emigrazione in altro comune, superamento 70° anno di età, etc;
c. richiesta dell’interessato mediante istanza scritta motivata, presentata al comune di residenza.

NORMATIVA    
L. 21/3/1990 n. 53; D.P.R. 30/3/1957 n. 361; D.P.R. 16/5/1960 n. 570;
Nel Sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo http://www.interno.it potranno essere consultate e scaricate le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, nel medesimo testo che sarà poi fornito a ciascun seggio per le rispettive consultazioni.

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